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Avvocato Elisa Magnani

L’Inps sta inviando lettere di revoca del reddito di cittadinanza 2020, 2021 e 2022, ma ciò è legittimo?

2023-07-26 18:02

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L’Inps sta inviando lettere di revoca del reddito di cittadinanza 2020, 2021 e 2022, ma ciò è legittimo?

Anche voi avete fatto domanda per ricevere il reddito di cittadinanza per l’anno 2020 e/o 2021 e/o 2022, la richiesta è stata accettata e solo ora avete ricevuto questa lettera dall’Inps? Anche a voi, a distanza di diversi mesi, l’Inps contesta che non eravate residenti in Italia da almeno 10 anni prima della presentazione della domanda di RdC, come era richiesto dalla normativa? E magari – oltre a dover restituire somme già utilizzate per pagare bollette o fare la spesa -  vi siete visti anche recapitare gli atti del processo penale per lo stesso motivo? Allora siete nel posto giusto e questo piccolo approfondimento fa al caso vostro!


Molti si sono trovati in questa situazione. Nel 2020/2021/2022, avendone i requisiti, diverse persone hanno presentato domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza, a volte, rivolgendosi ai Caf. Al momento di inviare la domanda è stato chiesto dal sistema e/o dagli operatori se il richiedente era in possesso dei presupposti previsti dalla legge per ottenere il beneficio. Facciamo un breve riassunto di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 4/2019 (convertito nella Legge 28 marzo 2019 n. 26) che ha inserito nel nostro ordinamento il c.d. Reddito di Cittadinanza. Per poter ottenere il Reddito era necessario avere – oltre ai requisiti reddituali e patrimoniali al di sotto di una certa soglia- la residenza in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa. Tale requisito ha fatto emergere una serie di criticità, soprattutto, in riferimento a soggetti deboli stranieri. Come ha riconosciuto anche la Commissione scientifica per riformare la prestazione e lo stesso Presidente dell’Inps, il requisito della residenza per dieci anni non è previsto da nessuna legislazione europea per l’erogazione di simili prestazioni assistenziali. Infatti, tale presupposto – se inteso in senso restrittivo – avrebbe impedito al beneficio di raggiungere quanti erano realmente in stato di povertà e avrebbe inibito l’accesso alla prestazione, soprattutto, agli stranieri, così contrastando con l’intento del legislatore.


Il Servizio Studi del Senato della Repubblica - già nel 2019 - aveva segnalato dubbi circa la costituzionalità del requisito della durata decennale della residenza quale presupposto necessario per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Anche la Corte Costituzionale ha ricordato che la durata della pregressa residenza non può mai essere il metro per commisurare le politiche sociali. Non dimentichiamo che il Reddito di Cittadinanza non consisteva solo nell’erogazione di una somma (vincolata a determinati usi), ma anche nella partecipazione attiva del suo destinatario all’uscita dalla povertà mediante accesso al lavoro. Non avrebbe risposto ad alcun interesse pubblico l’esclusione dalla prestazione proprio delle persone più bisognose che sarebbero rimaste inevitabilmente a carico della collettività, finendo per ricevere aiuti “a fondo perduto” privi del carattere di sostegno al lavoro.


A quanto detto si deve anche ricordare che i richiedenti il RdC si sono affidati a soggetti intermediari – CAF -che hanno inoltrato le domande senza richiedere documentazione scritta, nonostante le difficoltà di comprensione della lingua da parte di soggetti stranieri. Ciò ha esposto i richiedenti, soprattutto se stranieri, appunto, alla conseguenza di vedersi privati del sussidio a distanza di tempo e di subire anche un procedimento penale senza loro colpa e intenzione. È evidente che non a tutti gli stranieri era ed è chiara la differenza tra “residenza in senso giuridico/anagrafico” e “residenza in senso lato/effettiva”. Per i non addetti ai lavori residenza significa stare di fatto in un certo posto.


A fornire chiarimenti in merito è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha spiegato che, ai fini della concessione del Reddito di Cittadinanza, rileva la residenza effettiva (e non solo quella anagrafica), circostanza che il richiedente il sussidio può dimostrare con tutti i mezzi a sua disposizione. La residenza di fatto sul territorio italiano per la durata richiesta dalla legge non contraddice assolutamente il dettato delle norme in materia di RdC, anzi è coerente con quanto voluto dal legislatore. La residenza anagrafica non è garanzia assoluta della presenza in Italia, tant’è che un soggetto può ben fissare una residenza fittizia e non stare sul territorio.


Ciò significa che tutti coloro che si trovavano in Italia da almeno dieci anni prima della domanda (anche non continuativi, ad eccezione degli ultimi due anni) avevano diritto al Reddito di Cittadinanza, non essendo necessaria la residenza anagrafica. Non è detto, infatti, che chi aveva l’iscrizione anagrafica in un comune italiano fosse effettivamente presente in Italia, come richiesto dalla legge. Tale concezione del requisito della residenza è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza[i], la quale ha ritenuto tale interpretazione conforme ai principi europei che vietano qualsiasi forma di discriminazione – anche indiretta – in base alla nazionalità. Per fare in modo che tutti i giudici possano avere un orientamento uniforme al riguardo il Tribunale di Bergamo ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.


Già sulla base delle precedenti argomentazioni vi sono forti motivazioni per impugnare i provvedimenti di revoca del Reddito emessi dall’Inps e ottenere sentenze favorevoli all’avente diritto del sussidio. Attendiamo anche la decisione della Corte di Giustizia per vedere formalmente e ufficialmente vincolati tutti i giudici italiani a disapplicare la norma che prevedeva la residenza decennale come requisito per avere diritto al Reddito di Cittadinanza.


Arabo:



هل قدّمتم أنتم أيضًا طلبًا لاستلام الدخل المواطن لعام 2020 و/أو 2021 و/أو 2022؟ هل تم قبول الطلب وتلقيتم هذه الرسالة من INPS الآن فقط؟ هل يتنازع INPS معكم أيضًا بعد عدة أشهر بأنكم لم تكونوا مقيمين في إيطاليا لمدة 10 سنوات على الأقل قبل تقديم طلب الدخل المواطن، كما هو مطلوب من قبل التشريعات؟ وربما - بالإضافة إلى أنكم يجب عليكم استرداد المبالغ التي تم استخدامها بالفعل لدفع الفواتير أو شراء البقالة - هل تلقيتم أيضًا وثائق الإجراء الجنائي لنفس السبب؟ إذًا أنتم في المكان المناسب وهذا التعميق البسيط يتناسب مع حالتكم!


Rumeno:


Și voi ați depus cerere pentru a primi venitul de cetățenie pentru anul 2020 și/sau 2021 și/sau 2022, cererea a fost acceptată și abia acum ați primit această scrisoare de la Inps? De asemenea, și vouă, după mai multe luni, Inps contestă faptul că nu ați fost rezidenți în Italia timp de cel puțin 10 ani înainte de depunerea cererii pentru RdC, așa cum prevedea legislația? Și poate - în afară de a fi obligați să returnați sume deja utilizate pentru facturi sau cumpărături - ați primit și actele procesului penal pentru aceeași motiv? Atunci sunteți în locul potrivit și această mică analiză vă va fi de folos!


 Albanese:


Edhe ju keni aplikuar për të marrë të ardhurat bazë të qytetarëve (RdC) për vitin 2020 dhe/ose 2021 dhe/ose 2022, kërkesa juaj është pranuar dhe vetëm tani keni marrë këtë letër nga INPS? Edhe te ju, pas disa muajsh, INPS i kundërshton faktin që nuk keni qenë banorë të Italisë për të paktën 10 vjet para paraqitjes së kërkesës për RdC, siç kërkohej nga ligjvënësit? Dhe ndoshta - përveçse duhet të ktheni shumat e përdorura tashmë për të paguar faturat ose për të blerë ushqim - keni marrë edhe dokumentacionin e procesit penalis për të njëjtin arsye? Atëherë jeni në vendin e duhur dhe ky studim i vogël është për ju!



 



[i] Tribunale di Torino – Sezione Lavoro – Dott.ssa Sonia Salvatori sentenza del 14.07.2022; Tribunale di Roma -Sezione Lavoro – Dott. Giuseppe Giordano ordinanza del 27.09.2022